Sez. 1, Sentenza n. 6907 del 15/12/1982 (Rv. 424558 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - QUALIFICAZIONE DEL FONDO ESPROPRIATO COME AGRICOLO - PROSPETTIVA DEL FUTURO ED EVENTUALE SFRUTTAMENTO EDILIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - EFFETTI - REDDITIVITÀ DELLE COLTURE - CARATTERE SECONDARIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - QUALIFICAZIONE DEL FONDO ESPROPRIATO COME AGRICOLO - PROSPETTIVA DEL FUTURO ED EVENTUALE SFRUTTAMENTO EDILIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - EFFETTI - REDDITIVITÀ DELLE COLTURE - CARATTERE SECONDARIO.*
Ai fini della Determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, secondo il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita, la qualificazione del fondo espropriato come agricolo non esclude che la prossimità di esso ad un nucleo urbano e la sua ubicazione nella direttrice di espansione di questo possano tradursi in una maggiore appetibilità di mercato e, in definitiva, in un prezzo più elevato rispetto agli altri fondi, per modo che, nella Determinazione del valore di mercato, la prospettiva del futuro ed eventuale sfruttamento edilizio operi con tale intensità da rendere secondaria, nella valutazione, la maggiore o minore redditività delle colture su di esso praticate. (V 3680/82, mass n 421653; (V 1189/81, mass n 411754; (V 3616/79, mass n 400033).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)