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Sez. L, Sentenza n. 3811 del 22/06/1982 (Rv. 421772 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - DIVERGENZA TRA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E CONTRATTO INDIVIDUALE - RETRIBUZIONE DOVUTA - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - CUMULO DEI COMPENSI PATTUITI E DEI MINIMI TABELLARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421772-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - DIVERGENZA TRA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E CONTRATTO INDIVIDUALE - RETRIBUZIONE DOVUTA - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - CUMULO DEI COMPENSI PATTUITI E DEI MINIMI TABELLARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

A norma degli artt. 2077 e 2099 cod. civ. le pattuizioni individuali sulla misura della retribuzione non sono svincolate dalle determinazioni della contrattazione collettiva, nel senso che, in caso di divergenza fra quest'ultima e i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento e cioè dell'individuazione globale del trattamento più favorevole e non già sulla base del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari, salvo che i contratti collettivi o le pattuizioni individuali non abbiano attribuito alla eccedenza della retribuzione sui minimi suddetti la natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente. (Conf 5823/80, mass n 409648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)