Sez. L, Sentenza n. 533 del 21/01/1984 (Rv. 432757 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE COLLETTIVA DEI MINIMI TABELLARI - DIVERGENZA TRA QUESTA E I PATTI INDIVIDUALI - RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE COLLETTIVA DEI MINIMI TABELLARI - DIVERGENZA TRA QUESTA E I PATTI INDIVIDUALI - RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
A norma degli artt. 2077 e 2099 cod. civ., le pattuizioni individuali sulla misura della retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione collettiva dei minimi tabellari, nel senso che, in caso di divergenza fra quest'ultima ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento, e cioè dell'individuazione globale del trattamento più favorevole e non già in base al cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari, salva una specifica disposizione derogativa dei contratti collettivi, ovvero l'attribuzione con patto individuale all'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari della particolare natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente (cosiddetto premio di merito), nel qual caso siffatto compenso deve essere cumulato con il minimo tabellare più favorevole, fissato da un successivo contratto collettivo. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che, alla stregua della normativa collettiva per gli impiegati ed operai dell'Alitalia, statuente il mantenimento delle condizioni più favorevoli godute dai singoli dipendenti "a titolo personale" (artt. 53 del C.C.n.L. 10 ottobre 1963, 53 del C.C.n.L. 10 ottobre 1963 e 52 del C.C.n.L. 31 maggio 1972), aveva ritenuto soggetto al criterio dell'inassorbibilità il cosiddetto assegno o aumento di merito, in quanto "Forma tipica dell'assegno ad personam"). (V 456/83, mass n 425246; (V 3811/82, mass n 421772; (V 746/82, mass n 418567).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 10/10/1963 num. 53, Contr. Coll. 19/07/1966 num. 53, Contr. Coll. 31/05/1972 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)