Sez. L, Sentenza n. 598 del 24/01/1984 (Rv. 432837 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO AL LAVORATORE DI UN TRATTAMENTO RETRIBUTIVO SUPERIORE AL MINIMO TABELLARE FISSATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI - DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - SULLA BASE DEL COSIDDETTO CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO AL LAVORATORE DI UN TRATTAMENTO RETRIBUTIVO SUPERIORE AL MINIMO TABELLARE FISSATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI - DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - SULLA BASE DEL COSIDDETTO CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Il principio, secondo il quale, ove al lavoratore sia riconosciuto un trattamento superiore al minimo tabellare fissato dai contratti collettivi, la retribuzione deve essere determinata sulla base del cosiddetto criterio dell'assorbimento, con individuazione cioè del trattamento globalmente più favorevole e senza possibilità di cumulare i compensi pattuiti con il minimo tabellare, non trova applicazione quando detto miglior trattamento risulti rivolto a costituire una posizione individuale di vantaggio, atteso che, in tale ipotesi, la posizione medesima deve essere riconosciuta e mantenuta in aggiunta a quella minima fissata dalla contrattazione collettiva, fino a che non ne venga espressamente contemplato lo assorbimento. (V 3811/82, mass n 421772; (V 5823/80, mass n 409648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)