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Sez. U, Sentenza n. 925 del 07/02/1985 (Rv. 439094 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - ORDINANZA RESA DAL SINDACO CONTENENTE L'OBBLIGO DI VENDERE SOLO LATTE PASTORIZZATO - SANZIONE PECUNIARIA INFLITTA PER LA VENDITA DI LATTE SFUSO - ILLEGITTIMITÀ DELLA PREDETTA ORDINANZA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO PER L'EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439094-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - ORDINANZA RESA DAL SINDACO CONTENENTE L'OBBLIGO DI VENDERE SOLO LATTE PASTORIZZATO - SANZIONE PECUNIARIA INFLITTA PER LA VENDITA DI LATTE SFUSO - ILLEGITTIMITÀ DELLA PREDETTA ORDINANZA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO PER L'EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, il potere del giudice ordinario di sindacare la legittimità formale e sostanziale di un precedente provvedimento amministrativo, al fine della sua eventuale disapplicazione a tutela del diritto soggettivo dello opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, sussiste se e nei limiti in cui quel provvedimento costituisca presupposto dell'atto irrogativo della sanzione medesima. Pertanto, con riguardo ad una ordinanza resa dal sindaco per disciplinare la vendita del latte alimentare, l'eventuale illegittimità di essa, nella parte in cui faccia Obbligo di vendere solo latte pastorizzato (nella specie, dedotta sotto il profilo che un tale Obbligo può essere imposto solo dai comuni muniti di centrale del latte), si sottrae al suddetto Sindacato quando la sanzione pecuniaria risulti inflitta per la vendita di latte sfuso (oltre che non pastorizzato), e, quindi, per un'inosservanza non di detta ordinanza, ma delle Disposizioni degli artt. 30 e 32 del R.d. 9 maggio 1929 n. 994. (V 4143/83, mass n 429093; (V 5945/82, mass n 423694).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 09/05/1929 num. 994 art. 30, Regio Decr. 09/05/1929 num. 994 art. 32, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)