Sez. 1, Sentenza n. 5415 del 30/09/1997 Cc. (dep. 19/12/1997) Rv. 209172 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca dei beni sottoposti a sequestro - Intervenuto fallimento del proposto - Diritto d'intervento del curatore - Esclusione -Successiva proposizione di incidente di esecuzione - Possibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Qualora, nell'ambito di procedimento applicativo di misura di prevenzione nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, si dia luogo a sequestro ed a successiva confisca di beni, ai sensi dell'art.2 ter della L.31 maggio 1965 n.575, il fatto che, dopo il sequestro ma prima della confisca, il proposto sia stato dichiarato fallito non implica che il curatore del fallimento debba essere invitato ad intervenire nel procedimento, ai sensi del comma V del citato art.2 ter, atteso che i beni in questione, per il fatto di essere già stati sottoposti a sequestro, non possono più dirsi appartenenti alla massa fallimentare, fermo restando che il medesimo curatore può, tuttavia, promuovere incidente di esecuzione per rivendicare la titolarità dei beni anzidetti, mediante dimostrazione della loro legittima provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)