Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 23/03/1998 Cc. (dep. 22/04/1998) Rv. 210268 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro dei beni del proposto, successivamente dichiarato fallito - Permanenza della gestione in capo all'amministratore nominato dal tribunale della prevenzione - "Ratio".
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Qualora, in pendenza del procedimento di prevenzione nel corso del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art.2 ter della legge 31 maggio 1965 n.575, il sequestro dei beni del proposto, quest'ultimo venga dichiarato fallito, la gestione dei beni sequestrati permane in capo all'amministratore nominato dal tribunale della prevenzione, dovendosi il curatore fallimentare limitare ad una sommaria ricognizione di detti beni, senza in alcun modo interferire nell'attività del summenzionato amministratore; e ciò avuto riguardo essenzialmente alla priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia (la quale contempla, in particolare, l'acquisizione a titolo originario, mediante confisca, da parte dello Stato, dei beni sequestrati, una volta divenuta definitiva l'applicazione della misura di prevenzione), rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa in materia di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)