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Sez. 1, Sentenza n. 564 del 25/01/1979 (Rv. 396689 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - ELENCO TELEFONICO - INDICAZIONI RELATIVE ALL'ABBONATO - TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD ERRORI PARZIALI - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA - ESCLUSIONE - OMISSIONE DI OGNI ANNOTAZIONE - RESPONSABILITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396689-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - ELENCO TELEFONICO - INDICAZIONI RELATIVE ALL'ABBONATO - TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD ERRORI PARZIALI - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA - ESCLUSIONE - OMISSIONE DI OGNI ANNOTAZIONE - RESPONSABILITA - SUSSISTENZA.*

L'art 25 del regolamento per il servizio telefonico, approvato con DM 11 novembre 1930, il quale esclude la responsabilita della societa concessionaria per omissioni od errori parziali, nella trascrizione sull'elenco telefonico delle indicazioni relative all'abbonato, non puo trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui, a fronte del diritto dell'utente di ottenere l'inserzione del proprio nome in detto elenco, la societa medesima sia rimasta totalmente inadempiente, omettendo ogni annotazione.*

Riferimenti normativi: DM 11/11/1930 art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)