Sez. 1, Sentenza n. 4537 del 15/07/1980 (Rv. 408375 - 01)
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ELENCHI TELEFONICI - OMESSA INSERZIONE DEL NOMINATIVO DELL'UTENTE - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA.*
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ELENCHI TELEFONICI - OMESSA INSERZIONE DEL NOMINATIVO DELL'UTENTE - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA.*
Ai sensi dell'art 25 terzo comma del regolamento per il servizio telefonico, approvato con DM 11 novembre 1930 e costituente parte integrante della polizza di abbonamento in forza di diretta previsione di legge (art 283 del DPR 29 marzo 1973 n 156), la societa concessionaria di tale Esercizio va esente da responsabilita, per omissioni od errori nella trascrizione sull'elenco telefonico delle indicazioni relative all'abbonato, solo nel caso di omissioni od errori parziali, e non anche, pertanto, nella diversa ipotesi di mancata inserzione dell'utente nel predetto elenco. (Conf 564/79, mass n 396689).*
Riferimenti normativi: DM 11/11/1930 art. 25 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 6 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 283
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)