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Sez. 1, Sentenza n. 4537 del 15/07/1980 (Rv. 408375 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ELENCHI TELEFONICI - OMESSA INSERZIONE DEL NOMINATIVO DELL'UTENTE - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408375-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ELENCHI TELEFONICI - OMESSA INSERZIONE DEL NOMINATIVO DELL'UTENTE - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA.*

Ai sensi dell'art 25 terzo comma del regolamento per il servizio telefonico, approvato con DM 11 novembre 1930 e costituente parte integrante della polizza di abbonamento in forza di diretta previsione di legge (art 283 del DPR 29 marzo 1973 n 156), la societa concessionaria di tale Esercizio va esente da responsabilita, per omissioni od errori nella trascrizione sull'elenco telefonico delle indicazioni relative all'abbonato, solo nel caso di omissioni od errori parziali, e non anche, pertanto, nella diversa ipotesi di mancata inserzione dell'utente nel predetto elenco. (Conf 564/79, mass n 396689).*

Riferimenti normativi: DM 11/11/1930 art. 25 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 6 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 283

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)