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Sez. L - , Ordinanza n. 521 del 11/01/2019 (Rv. 652227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore - Preavviso - Obbligo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Nel lavoro privato, ai fini della risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto il proprio recesso, con osservanza dei termini di preavviso, atteso che il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore, determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto (con conseguente recedibilità "ad nutum") ma non anche l'automatica estinzione dello stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione, anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)