Sez. 1, Sentenza n. 7853 del 26/10/1987 (Rv. 455653 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A TARIFFE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A TARIFFE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
Il Presidente del tribunale, nella Determinazione del compenso spettante agli arbitri ai sensi del secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ., non è tenuto, quando manchino norme speciali, all'adozione di particolare criteri di liquidazione, ma può ricorrere a criteri di valutazione scelti secondo il suo prudente apprezzamento e fare riferimento a tariffe professionali già esistenti e considerate utili per la giusta Determinazione del compenso dovuto. (nella specie, in base al principio indicato, la C.S. ha confermato sul punto la decisione del giudice di merito che aveva fatto riferimento, quale parametro equitativo, alla tariffa dei dottori commercialisti nella liquidazione dell'onorario ad arbitri che rivestivano la qualifica di avvocati). (Conf 21/82, mass n 417706; (Conf 815/75, mass n 374189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)