Sez. 3, Sentenza n. 7605 del 31/03/2006 (Rv. 588125 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Diritto di critica - Distinzione dal diritto di cronaca - Modalità di manifestazione - Individuazione - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
In tema di diritto di cronaca e di critica, i termini adottati ed il taglio dato ad un articolo di giornale costituiscono emanazione della cultura, sensibilità ed esperienza del redattore ed implicano un livello di partecipazione personale, più o meno elevato, che necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta dell'informazione a canone tendenziale. Pertanto, deve distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendosi che con quest'ultima si esteriorizza la propria opinione, che non può pretendersi assolutamente obiettiva e che può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuto corretto, siccome rispondente al comune sentire, un giudizio critico di disvalore morale espresso in termini pacati e civili, ancorché perentori, sulla sconveniente regola di una chiesa di pretendere il pagamento anticipato di ogni servizio, anche quando le prestazioni erano, in definitiva, pressoché inesistenti ovvero richieste da povera gente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)