diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20140 del 18/10/2005 (Rv. 585242 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica e del requisito della continenza - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585242-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica, (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e perciò in termini formalmente corretti e misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici. (Nella specie il giudice di appello aveva ritenuto che l'aggettivo "brutale", usato per definire un invito rivolto nel corso di un'assemblea dal ricorrente al presidente dell'assemblea stessa, e il giudizio di inciviltà emesso sul comportamento complessivo dello stesso ricorrente, costituissero legittimo esercizio del diritto di critica. La S.C., in applicazione dei principi soprariportati, ha confermato la sentenza di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)