Sez. 1, Sentenza n. 3015 del 14/11/1973 (Rv. 366712 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DEL CONTRIBUENTE IN BASE A DENUNCIA ED AUTOLIQUIDAZIONE IN DATA ANTERIORE ALLA SENTENZA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IRRIPETIBILITA - SUCCESSIVO AVVISO DI AUMENTO DA PARTE DEL COMUNE E RICORSO DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DEL CONTRIBUENTE IN BASE A DENUNCIA ED AUTOLIQUIDAZIONE IN DATA ANTERIORE ALLA SENTENZA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IRRIPETIBILITA - SUCCESSIVO AVVISO DI AUMENTO DA PARTE DEL COMUNE E RICORSO DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
In tema di imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (legge 5 marzo 1963, n 246), il pagamento effettuato dal contribuente, in base a propria denunzia ed autoliquidazione dell'imposta, in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, deve considerarsi irripetibile anche nel caso in cui - a rettifica della denuncia del contribuente - il comune abbia notificato avviso di aumento e contro quest'ultimo sia stato proposto ricorso alla competente commissione tributaria. (la SC ha ritenuto che con detta impugnazione il contribuente non poteva contestare in toto, come invece affermato dalla sentenza denunziata, la legittimita dell'imposizione, giacche l'accertamento integrativo, appunto perche tale, non rimette in discussione l'intera base imponibile, la contestazione essendo necessariamente limitata al di piu preteso dall'ente impositore, mentre per la restante parte il rapporto, con l'autoliquidazione ed il pagamento, deve considerarsi esaurito). (V 762/73, mass n 363010; 642/73, mass n 362741; (V 3225/72, mass n 361028).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)