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Sez. U, Ordinanza n. 412 del 11/09/1979 (Rv. 401317 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, CONSISTENTE IN UNA LESIONE DI DIRITTI INERENTI AD UN RAPPORTO DI IMPIEGO CON IL SINGOLO DIPENDENTE - RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ALL'AGO - PRECLUSIONE - MERA POSSIBILITA DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL DIPENDENTE DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI, DEGLI ARTT 29 E 39 DEL RD N 1054 DEL 1924 E DEGLI ARTT 7, 19 E 21 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401317-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, CONSISTENTE IN UNA LESIONE DI DIRITTI INERENTI AD UN RAPPORTO DI IMPIEGO CON IL SINGOLO DIPENDENTE - RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ALL'AGO - PRECLUSIONE - MERA POSSIBILITA DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL DIPENDENTE DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI, DEGLI ARTT 29 E 39 DEL RD N 1054 DEL 1924 E DEGLI ARTT 7, 19 E 21 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 28 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), nonche delle Disposizioni relative alle attribuzioni degli organi della giustizia amministrativa ed alla devoluzione ai medesimi delle controversie vertenti in materia di rapporto di impiego pubblico (artt 29 e 39 del RD 26 giugno 1924 n 1054, 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971 n 1034), in relazione agli artt 3, 24 primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui tali norme, in ipotesi di comportamento antisindacale di un ente pubblico non economico, il quale si realizzi attraverso una lesione di diritti inerenti ad un rapporto di impiego con il singolo dipendente, precludono alle associazioni sindacali il ricorso al giudice ordinario, consentendo loro soltanto un eventuale intervento nel procedimento promosso dal dipendente stesso dinanzi al giudice amministrativo, in quanto tale situazione lascia le indicate associazioni prive dell'iniziativa di reagire direttamente contro comportamenti lesivi della liberta ed attivita sindacale, ed altresi prive di mezzi di tutela di pari efficacia e tempestivita, rispetto a quelli esperibili in caso di rapporto di lavoro privatistico. Mentre la diversa interpretazione di tale normativa comporterebbe con la devoluzione della giurisdizione a giudici diversi nella stessa controversia a seconda dell'iniziativa giudiziaria di parte, la violazione del principio di ragionevolezza nonche quello del giudice naturale (art 25 cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 39 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 19 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)