Sez. U, Ordinanza n. 638 del 22/12/1981 (Rv. 417627 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ASSOCIAZIONI SINDACALI DI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ESERCIZIO DELLA AZIONE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI PER LA REPRESSIONE DI CONDOTTA IMPLICANTE ANCHE LESIONE DI POSIZIONI SOGGETTIVE INERENTI AI SINGOLI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 29 N. 1 E 39 DEL R.D. N. 1054 DEL 1924, 2 E 7 DELLA LEGGE N. 1034 DEL 1971, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ASSOCIAZIONI SINDACALI DI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ESERCIZIO DELLA AZIONE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI PER LA REPRESSIONE DI CONDOTTA IMPLICANTE ANCHE LESIONE DI POSIZIONI SOGGETTIVE INERENTI AI SINGOLI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 29 N. 1 E 39 DEL R.D. N. 1054 DEL 1924, 2 E 7 DELLA LEGGE N. 1034 DEL 1971, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nel procedimento promosso a norma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), da parte di associazioni sindacali di dipendenti di enti pubblici non economici (nella specie, banca d'Italia), per conseguire la repressione di una condotta antisindacale del datore di lavoro, che implichi anche lesione delle posizioni soggettive inerenti ai singoli rapporti di pubblico impiego, non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale di tale norma, nonché degli artt. 29 n. 1 e 39 del R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24 primo e secondo comma e 25, primo comma, della Costituzione, atteso che la applicabilità del suddetto procedimento, che in linea di principio non può essere esclusa nell'ambito dei dipendenti pubblici diversi da quelli delle amministrazioni dello stato, implicherebbe una non conciliabile concorrenza fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cui resterebbe devoluta la tutela delle posizioni inerenti ai singoli rapporti d'impiego, mentre l'eventuale inapplicabilità del procedimento stesso potrebbe comportare un'ingiustificata disparità di trattamento in pregiudizio di quelle associazioni e di quei dipendenti. (Conf ord n 412/79, mass n 401317; (Conf ord n 302/79, mass n 399857 e n 399858).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 39 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)