Sez. L, Sentenza n. 102 del 08/01/1979 (Rv. 396169 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATO ININTERROTTAMENTE DI FATTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ED APPARENTE ACCORDO TRA IMPRENDITORE CEDENTE E PRESTATORE D'OPERA DI RISOLVERE IL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - OBBLIGHI DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATO ININTERROTTAMENTE DI FATTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ED APPARENTE ACCORDO TRA IMPRENDITORE CEDENTE E PRESTATORE D'OPERA DI RISOLVERE IL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - OBBLIGHI DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI.*
Qualora il rapporto di lavoro continui ininterrottamente di fatto, o con interruzione di non sensibile consistenza, nella fase del mutamento del datore di lavoro per il trasferimento dell'azienda - rimanendo inalterate l'obbiettiva attivita d'impresa e le finalita perseguite, sicche si abbia soltanto un trasferimento delle attivita medesime e dell'organizzazione aziendale da un soggetto all'altro - il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione e l'apparente accordo tra l'imprenditore cedente e il prestatore d'opera di risolvere il rapporto devono essere valutati con legittimo sospetto, e deve presumersi fittiziamente e fraudolentemente intimato il licenziamento e simulato e invalido l'accordo, perche avvenuto in violazione dell'inderogabile diritto del lavoratore all'indennita di anzianita infrazionabile ed esattamente proporzionata alla durata effettiva della prestazione. Pertanto, se il datore di lavoro non prova in modo univoco, rigoroso e sicuro, la sussistenza di una disdetta con i requisiti richiesti dalla legge, e cioe intimata con tale anticipo da far si che il termine di preavviso si esaurisca e il rapporto si risolva prima del trasferimento dell'azienda, e l'assenza di qualsiasi suo intento fraudolento, oppure l'effettivo esplicito e spontaneo consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, manifestato prima che si realizzi detto trasferimento, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda ex art 2112 cod civ, e il rapporto di lavoro rimane unico e continuo, nonostante la sostituzione di uno dei due contraenti, nonostante un'eventuale, formale e fittizia sua frattura e anche se il prestatore d'opera abbia accettato senza riserve, dall'impresa cedente, la somma liquidatagli quale indennita di fine rapporto. (Conf 2380/70, mass n 348606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)