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Sez. L, Sentenza n. 2214 del 29/03/1985 (Rv. 440095 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ESTINZIONE FITTIZIA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUNZIONE - PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA SOSTANZIALE SOLUZIONE DI CONTINUITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440095-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ESTINZIONE FITTIZIA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUNZIONE - PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA SOSTANZIALE SOLUZIONE DI CONTINUITÀ - CONSEGUENZE.*

In caso di trasferimento d'azienda, qualora il rapporto di lavoro di fatto prosegua senza sostanziale soluzione di continuità, espletando il lavoratore la medesima attività nell'ambito della stessa organizzazione aziendale, il formale licenziamento del lavoratore, o l'apparente accordo tra l'imprenditore cedente ed il prestatore d'opera diretto a risolvere il rapporto, seguiti dall'immediata riassunzione di quest'ultimo da parte dello imprenditore cessionario, fanno presumere, (sia pure juris tantum) che il recesso unilaterale sia stato intimato fittiziamente e fraudolentemente o portano a ritenere invalido l'accordo bilaterale perché avvenuto in violazione dell'inderogabile diritto del lavoratore all'indennità di anzianità infrazionabile, a nulla rilevando-in tale seconda ipotesi-che nell'accordo siano intervenute le organizzazioni sindacali, la cui partecipazione prevista dal terzo comma dell'art. 2112 cod. civ. riguarda soltanto la stipulazione dell'esonero dell'alienante dalla responsabilità per le obbligazioni derivanti dal rapporto ceduto. (V 287/84, mass n 432560; (V 4289/84, mass n 436216; (V 2095/83, mass n 426951; (V 7633/83, mass n 432234; (V 4868/82, mass n 422873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)