Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 15/01/2003 Ud. (dep. 25/02/2003) Rv. 223742 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Materiali cementizi e di asfalto - Operatività della disciplina vigente per le terre e rocce da scavo che non costituiscono rifiuti ex l. n.443 del 2001 - Esclusione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di disciplina dei rifiuti, integra il reato di cui all'art.51, n.1, lett.a) d.lgs.vo n.22 del 1997 l'attività di recupero di materiale cementizio e di asfalto, in assenza della prescritta comunicazione di inizio attività alla Provincia, in quanto detti materiali non possono essere ricompresi nel novero delle "terre e rocce da scavo" - le quali non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs.vo n.22 del 1997 (art.1, comma 17, l. n.443 del 2001)- sia perché manca una specifica previsione in tal senso, non essendo menzionate nel regime delle esclusioni dettato dall'art.8, lett.b)-bis d.lgs.vo n.22 del 1997, sia, e soprattutto, perché detti materiali non possono ritenersi il prodotto di escavazione, perforazione e costruzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 3 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)