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Sez. 4, Sentenza n. 1095 del 17/11/1995 Ud. (dep. 31/01/1996) Rv. 205212 - 01

Professionisti - Medici e chirurghi | Medici operanti in una struttura sanitaria pubblica - Ripartizione dei ruoli - Primario del reparto - Assistente - Poteri del primario quali previsti dall'art. 63, comma quinto e sesto, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205212-01

Professionisti - Medici e chirurghi

In tema di disciplina della ripartizione dei ruoli tra i medici operanti in una struttura sanitaria pubblica, l'art. 63 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, mentre attribuisce, al quinto comma, al primario il potere di impartire disposizioni e direttive e di verificarne l'attuazione nel rispetto dell'autonomia professionale ed operativa del personale dell'unità assegnatagli (lasciando, quindi, spazio all'autonomia professionale delle altre posizioni funzionali, nell'ambito - e con i relativi diritti e doveri - di ciascuna qualifica funzionale), prevede, invece, al sesto comma, il potere di avocazione da parte del primario (che elimina ogni autonomia delle altre posizioni funzionali, riservando ad esse semplici compiti di collaborazione). Ne deriva, come ritenuto nella specie, che l'assistente, quando non è stata disposta l'avocazione, è responsabile dell'evento conseguente ad errate iniziative da lui prese nel corso della terapia, ancorché l'iniziale diagnosi effettuata dal primario fosse erronea.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63 com. 5, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)