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Sez. 5, Sentenza n. 7791 del 03/04/2006 (Rv. 588689 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Impugnazione - Legittimazione del contribuente fallito - Condizioni - Inerzia del curatore - Mancata impugnazione della sentenza di rigetto del ricorso proposto dal curatore - Inerzia - Insussistenza - Conseguenze - Interesse del contribuente a far valere la mancata notifica dell'avviso di accertamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588689-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la legittimazione del contribuente fallito ad impugnare l'avviso di accertamento dell'imposta presuppone l'inerzia del curatore fallimentare, la quale non ricorre nel caso in cui tale organo, dopo aver proposto ricorso contro l'atto impositivo, abbia deciso di non impugnare la successiva sentenza di rigetto, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il contribuente non può dolersi della mancata notificazione dell'avviso di accertamento al fine di contestare l'"an" della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti mediante la notifica della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)