Sez. 5, Sentenza n. 8990 del 16/04/2007 (Rv. 598196 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Impugnazione - Legittimazione del contribuente fallito - Condizioni - Inerzia del curatore - Nozione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare l'avviso di accertamento dell'imposta è riconosciuta al contribuente fallito solo in caso di "inerzia" degli organi fallimentari, sicché, qualora il curatore abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto in lite, promuovendo il giudizio o intervenendovi, il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto, ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. Gli estremi della "inerzia" del curatore, nondimeno, non sono ravvisabili nel caso di acquiescenza alla decisione di primo grado, essendo la mancata impugnazione significativa non della sua inerzia, bensì della volontà di gestire in un certo modo l'affare litigioso: una simile interpretazione della volontà della curatela è, beninteso, possibile solo quando essa sia stata parte nel giudizio di primo grado, perché nel caso contrario (ricorrente nella specie) la mancanza di iniziativa processuale del curatore, pur sempre qualificabile come inerzia, esclude la possibilità di rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione dell'attore, e rende inammissibile l'analoga eccezione sollevata dalla controparte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)