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Sez. L, Sentenza n. 1749 del 19/02/1988 (Rv. 457742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VOLONTARI - FACOLTÀ DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 AL 31 GENNAIO 1962 - RIDUZIONE DEI MINIMI CONTRIBUTIVI AI FINI DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DISPOSTO EX ART. 25, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - INCIDENZA SUL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E NON SUL MOMENTO DI MATURAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO - CONSEGUENZA - MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DOPO IL 31 GENNAIO 1962 - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL MINIMO CONTRIBUTIVO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VOLONTARI - FACOLTÀ DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 AL 31 GENNAIO 1962 - RIDUZIONE DEI MINIMI CONTRIBUTIVI AI FINI DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DISPOSTO EX ART. 25, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - INCIDENZA SUL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E NON SUL MOMENTO DI MATURAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO - CONSEGUENZA - MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DOPO IL 31 GENNAIO 1962 - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL MINIMO CONTRIBUTIVO - APPLICABILITÀ.*

Il disposto dell'art. 25, terzo comma, legge 4 aprile 1952 n. 218 (sul riordinamento delle pensioni dell'Assicurazione obbligatoria per i.V.S.) - norma che prevede, in favore di coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria della contribuzione nel periodo dall'entrata in vigore della legge stessa fino al 31 gennaio 1962, una riduzione dei minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione secondo l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria - riguarda soltanto il calcolo dei contributi e non anche il momento in cui devono maturare i presupposti per far valere il diritto alla liquidazione della pensione. Pertanto il beneficio della riduzione del minimo contributivo trova applicazione anche se il diritto alla pensione maturi, quanto ai presupposti dell'anzianità assicurativa e dei limiti di età, dopo la data del 31 gennaio 1962. (V 1936/85, mass n 439852; (V 3652/81, mass n 414277).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)