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Sez. L, Sentenza n. 1936 del 09/03/1985 (Rv. 439852 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - AMMISSIONE DELL'ASSICURATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - OMESSA ULTERIORE PROSECUZIONE NELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA TRANSITORIA EX ULTIMO COMMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439852-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - AMMISSIONE DELL'ASSICURATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - OMESSA ULTERIORE PROSECUZIONE NELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA TRANSITORIA EX ULTIMO COMMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*

Ove l'assicurato, già ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi degli artt. 57 e 58 del R.d.l. n. 1827 del 1935 prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1952, che all'art. 5 ha modificato la disciplina precedente, non abbia ulteriormente proseguito nella contribuzione volontaria anche dopo l'entrata in vigore della legge predetta, non può beneficiare della normativa transitoria dettata dall'ultimo comma dell'art. 25 legge n. 218 cit., norma che - in favore di coloro che fino all'1 gennaio 1962 si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria come disciplinata ex novo dall'art. 5 cit. - prevede che il minimo contributivo ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sia quello (più favorevole) stabilito per l'anno in cui l'assicurato presenta domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. (V 3652/81, mass n 414277; (V 989/71, mass n 350949).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 57, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 58, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)