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Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 08/02/2007 (Rv. 599968 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Giudice delegato - Provvedimento che determina la quota di reddito disponibile per il fallito - Determinazione - Criteri e limiti - Fattispecie relativa all'acquisizione al fallimento di un quinto dello stipendio.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599968-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

In relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendio disponibile per il fallito ex art. 46 legge fall. e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro di cui all'art. 36 Cost. del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la possibilità di acquisire al fallimento un quinto dello stipendio mensilmente percepito dal fallito, effettuando tale valutazione non già sulla sola base del disposto dell'art. 36 Cost., ma anche del criterio di cui all'art. 545 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)