Sez. L, Sentenza n. 2187 del 28/03/1985 (Rv. 440068 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE - CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - LIQUIDATORE - CONTROVERSIE PROMOSSE PER L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE AMMESSO AL CONCORDATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE - CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - LIQUIDATORE - CONTROVERSIE PROMOSSE PER L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE AMMESSO AL CONCORDATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE.*
Il liquidatore, nominato in Sede di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, ha la mera veste di mandatario alla gestione e liquidazione di detti beni, e, pertanto, se è legittimato a stare in giudizio per le controversie inerenti ai beni medesimi, resta estraneo alle controversie promosse per l'accertamento di crediti nei confronti del debitore ammesso al concordato. (V 6042/78, mass n 395858).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)