Sez. U, Sentenza n. 2903 del 07/11/1973 (Rv. 366534 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - DIFETTO DELLA NORMA GIURIDICA - LIMITI - NORMATIVA ATTINENTE ALLA FATTISPECIE - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - DIFETTO DELLA NORMA GIURIDICA - LIMITI - NORMATIVA ATTINENTE ALLA FATTISPECIE - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
Il difetto assoluto di giurisdizione si verifica solo nei casi in cui manchino del tutto, in qualsiasi Forma, norme dell'ordinamento giuridico che si possano adattare alla fattispecie sottoposta al giudice e non gia quando nell'ordinamento si rinvengano norme che, direttamente o indirettamente ed anche negativamente, possano riferirsi alla fattispecie stessa. In questo caso, il giudice deve accertare se dette norme - che contemplano astrattamente una determinata ipotesi, nella quale puo farsi rientrare la fattispecie concreta - possano ad essa applicarsi, accogliendo o rigettando, conseguentemente, la domanda proposta. (nella specie si sosteneva che, essendo stato domandato il rispetto di distanze legali sulla base di inesistenti norme del regolamento edilizio comunale, il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario, negata dal primo giudice sul riflesso che la costruzione era stata eseguita in base ad una licenza in deroga, avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilita assoluta della domanda e non gia rinviare la causa al primo giudice affermandone la giurisdizione). (V 291/71, mass n 349774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)