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Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 16/03/2001 (Rv. 544840 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento a mezzo di autovelox o di apparecchiature diverse - Impossibilità di contestazione immediata - Indicazione a verbale delle ragioni - Necessità - Differenze rispettive - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544840-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, nell'ulteriore ipotesi, prevista dall'art. 384 reg. cod. strada, di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrabile l'accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature diverse dalle precedenti, pur essendo necessario che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata, il sindacato giurisdizionale in sede di opposizione all'ingiunzione irrogativa della sanzione non può ingerirsi nelle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, essendo escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento di una pluralità di pattuglie al fine specifico dell'immediata contestazione delle violazioni ai limiti di velocità.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)