Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 02/08/2000 (Rv. 539036 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Annullamento, prefettizio o giudiziale, per insussistenza di motivi giustificativi della notifica, anziché della contestazione immediata - Apprezzamento di merito - Legittimità - Condizioni - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Non è illegittimo l'annullamento del verbale di accertamento di un' infrazione al codice della strada, se il Prefetto, o il giudice dell' opposizione alla sanzione amministrativa, con argomentato apprezzamento di fatto, ritiene che non sussistano i motivi richiesti dall' art. 201, primo comma, D.Lgs.30 aprile 1992 n.285, e da indicare nel verbale, che giustifichino la notifica del medesimo al trasgressore -ai sensi dell' art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689- anziché la contestazione immediata della violazione, prescritta dall' art. 200 del medesimo Decreto per consentirgli di esplicare pienamente il suo diritto di difesa. (Nella specie il giudice aveva annullato la sanzione per eccesso di velocità ai sensi dell' art. 142, nono comma, accertato mediante autovelox sulla considerazione che, se il fotoradartachimetro è dotato di monitor, consente di rilevare l' infrazione a distanza e con anticipo rispetto alla postazione di controllo; diversamente l' apparecchio segnala la velocità al passaggio del veicolo, sì che è possibile la contestazione immediata o inseguendo il trasgressore a mezzo di pattuglia apposita, o fermandolo mediante altra pattuglia a distanza dal luogo dell' accertamento, avvertita mediante ricetrasmittente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Costituzione art. 24, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)