Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 27/01/2005 Cc. (dep. 09/02/2005) Rv. 230963 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Sospensione dell'esecuzione in pendenza di istanza per misura alternativa - Sopravvenienza di nuovo titolo - Applicabilità della sospensione - Esclusione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive
L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 165 del 1998, è ispirato alla "ratio" di impedire l'ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, e pertanto non può essere invocato qualora sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di soggetto che già si trovi in esecuzione di pena per altra causa, dovendosi in tale ipotesi semplicemente provvedere alla comunicazione al Ministro della giustizia e alla notificazione del nuovo ordine di esecuzione all'interessato, salva la facoltà del detenuto di richiedere l'applicazione di misure alternative secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5, Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)