Sez. L, Sentenza n. 6348 del 14/12/1985 (Rv. 443445 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
La clausola del contratto collettivo - che, disciplinando la indennità di anzianità spettante a quei lavoratori che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro risultino inquadrati in una categoria superiore a quella iniziale, preveda il cosiddetto calcolo a scaglioni dell'indennità medesima fissando per la anzianità di servizio maturata nelle categorie inferiori un coefficiente di computo meno favorevole di quello stabilito per l'ipotesi di costante appartenenza del lavoratore nell'ultima categoria - è legittima, perché non viola il disposto dell'art. 2120 cod. civ., che prescrive soltanto il rispetto del criterio di proporzionalità dell'indennità all'anzianità di servizio, demandando alla contrattazione collettiva, agli Usi o all'equità la Determinazione delle specifiche modalità con cui tale criterio debba operare. (V 2918/84, mass n 434968; (Conf 5746/82, mass n 423479; (Conf 1031/78, mass n 390375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)