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Sez. L, Sentenza n. 5304 del 16/06/1987 (Rv. 453881 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CALCOLO - CRITERI - DETERMINAZIONE - POTERE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - SOMMA CORRISPOSTA AL LAVORATORE IN BASE ALLA PREVISIONE COLLETTIVA NELL'OCCASIONE DEL PASSAGGIO AD UNA CATEGORIA SUPERIORE - ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE FINALE - ESCLUSIONE - BENEFICIO NON INCIDENTE SULL'INDENNITÀ UNITARIAMENTE LIQUIDATA ALLA FINE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - FISSAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI UN COEFFICIENTE DI COMPUTO INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER DETTA LIQUIDAZIONE NEI PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ARTT. 6 CONTRATTO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1953 E 2 CONTRATTO COLLETTIVO 26 LUGLIO 1973 PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA MINERARIA).*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453881-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CALCOLO - CRITERI - DETERMINAZIONE - POTERE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - SOMMA CORRISPOSTA AL LAVORATORE IN BASE ALLA PREVISIONE COLLETTIVA NELL'OCCASIONE DEL PASSAGGIO AD UNA CATEGORIA SUPERIORE - ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE FINALE - ESCLUSIONE - BENEFICIO NON INCIDENTE SULL'INDENNITÀ UNITARIAMENTE LIQUIDATA ALLA FINE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - FISSAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI UN COEFFICIENTE DI COMPUTO INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER DETTA LIQUIDAZIONE NEI PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ARTT. 6 CONTRATTO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1953 E 2 CONTRATTO COLLETTIVO 26 LUGLIO 1973 PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA MINERARIA).*

Alla stregua dell'art. 2120 cod. civ., che per l'indennità di anzianità riserva alle associazioni sindacali il potere di determinare la misura in cui l'ultima retribuzione debba essere assunta a base del calcolo dell'indennità, consentendo ad esse di fissare contrattualmente la frazione tempo-salario da moltiplicare per gli anni di servizio (salvo il limite minimo eventualmente stabilito da determinate Disposizioni legislative), la liquidazione a scaglioni - anche se il contratto collettivo, con riguardo a lavoratori inquadrati a fine rapporto in una categoria superiore a quella iniziale, fissi, quanto al calcolo dell'anzianità nella categoria o nelle categorie inferiori, un coefficiente di computo inferiore a quello previsto per la liquidazione stessa in costanza di appartenenza a tali categorie - prescindendo dalla fittizietà della novazione oggettiva del rapporto di lavoro in occasione del passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, comporta che la somma corrispostagli (secondo la previsione della contrattazione collettiva) in occasione di tale passaggio non è un acconto sulla liquidazione finale ma un beneficio (che può anche mancare) immediatamente attribuito al lavoratore, senza incidere sull'indennità liquidata unitariamente alla fine del rapporto con ragguaglio all'intero arco di questo ancorché in misura differenziata per i periodi trascorsi nelle varie categorie. (principi affermati in relazione agli artt. 6 del contratto collettivo 8 maggio 1953 e 2 del contratto collettivo 26 luglio 1973 per gli addetti all'industria mineraria). (V 168/86, mass n 443812; (V 6348/85, mass n 443445; (V 2918/84, mass n 434968; (V 5146/82, mass n 423479; (V 2130/72, mass n 359379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)