Sez. 1, Sentenza n. 28980 del 10/12/2008 (Rv. 605840 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE | Convenzione di lottizzazione - Successivo piano regolatore comportante l'inedificabilità dell'area - Parziale esecuzione della lottizzazione - Omessa valutazione - Annullamento per tale ragione - Mancato compimento della lottizzazione causato da vicende giuridiche anteriori all'approvazione del P.R.G. - Conseguenze sotto il profilo risarcitorio - Pregiudizi diversi da quelli derivanti dall'impossibilità di portare a compimento il piano di lottizzazione - Risarcibilità - Limitazione - Condizioni.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE
In tema di tutela risarcitoria per l'agire illegittimo della P.A., qualora l'area compresa in una lottizzazione convenzionata divenga inedificabile in base ad un successivo piano regolatore, l'annullamento di quest'ultimo da parte del giudice amministrativo, per non aver considerato, senza specifica e puntuale motivazione, che la lottizzazione era stata parzialmente eseguita, non comporta il risarcimento del danno per il mancato compimento della lottizzazione stessa, se ciò sia dipeso da fatti imputabili esclusivamente al proprietario (quali l'inadempimento alle prescrizioni della convenzione), risalenti ad epoca anteriore all'adozione del nuovo strumento urbanistico, ovvero quando, a tale momento, il piano stesso non sia più valido ed efficace (nella specie non operando la clausola di salvezza prevista dall'art. 28, ottavo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in quanto per l'autorizzazione a lottizzare, alla data del 2 dicembre 1966, non era intervenuta la deliberazione del Consiglio comunale). In tali casi, viene meno l'interesse legittimo alla conservazione della qualità edificatoria del suolo, avente natura oppositiva e la cui lesione è di per sé danno ingiusto risarcibile, senza necessità di prognosi sulla effettiva realizzabilità dello "ius aedificandi", ed il proprietario è titolare di un interesse legittimo (pretensivo) al rilascio di (nuove) concessioni edilizie, implicante un giudizio prognostico sull'esistenza di una situazione giuridicamente protetta, in quanto destinata, in base alla disciplina applicabile e secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole; egli, quindi, ha diritto, oltre al recupero delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risarcimento del danno qualora, rimasta inerte la P.A. dopo l'annullamento, fornisca elementi prognostici idonei a dimostrare che gli strumenti urbanistici adottandi in sostituzione di quello annullato avrebbero destinato i terreni ad utilizzazioni edificatorie e, quindi, provi di aver subito pregiudizi diversi da quelli derivanti dall'impossibilità di portare a compimento il piano di lottizzazione, quali l'impossibilità di vendere i terreni stessi ad un prezzo maggiore, ove ne fosse stata confermata la natura edificatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)