Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 21/07/1983 (Rv. 429889 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INVIO DELLA RACCOMANDATA ALL'ASSICURATORE - ONERE RELATIVO - FINALITÀ - NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE - INEQUIPARABILITÀ - INVIO DELLA RACCOMANDATA EFFETTUATO AD UN'AGENZIA PRIVA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE - INEFFICACIA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INVIO DELLA RACCOMANDATA ALL'ASSICURATORE - ONERE RELATIVO - FINALITÀ - NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE - INEQUIPARABILITÀ - INVIO DELLA RACCOMANDATA EFFETTUATO AD UN'AGENZIA PRIVA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE - INEFFICACIA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere dell'invio della raccomandata all'assicuratore - stabilito dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - è finalizzato ad accordare all'assicuratore uno spazio di tempo tale da consentirgli di decidere, previ gli opportuni accertamenti, se opporsi alla pretesa risarcitoria o prevenire la lite con proposte transattive. Consegue che l'invio della raccomandata (cui non è equiparabile la notifica dell'atto di citazione) non soddisfa la detta finalità, ove effettuato ad un'Agenzia priva, in materia di liquidazione dei danni e transazione delle liti, del potere di rappresentanza della compagnia assicuratrice. (V 6782/81, mass n 417673; (V 251/81, mass n 410665).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)