Sez. L, Sentenza n. 4051 del 19/03/2003 (Rv. 561256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Lettore di lingua straniera - Deduzione dell'insufficienza della retribuzione contrattualmente stabilita - Esistenza di determinazione per legge di un tetto massimo di retribuzione - Accordo contrattuale contenente una retribuzione in misura inferiore al tetto massimo - Inefficacia - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Ove sia denunciata (nella specie, da lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti, la predeterminazione per legge di un tetto massimo di retribuzione ancorato al trattamento di una determinata categoria di lavoratori (si fa riferimento al rinvio che l'art. 28 del d.P.R. n.382 del 1980 operava al trattamento retributivo minimo per i professori associati a tempo definito, da considerare come tetto massimo per i lettori universitari) non determina l'inefficacia di una convenzione pattizia individuale nella quale datore e prestatore di lavoro abbiano autonomamente determinato un livello di retribuzione inferiore al tetto massimo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)