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Sez. L, Sentenza n. 6002 del 23/04/2001 (Rv. 546293 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Lettore di lingua straniera - Deduzione dell'insufficienza della retribuzione contrattualmente stabilita - Compiti del giudice - Verifica ex art. 36 Cost. - Portata - Comparazione con il trattamento retributivo di altre categorie professionali - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546293-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Ove sia denunciata (nella specie da parte dei lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice consiste, e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 Cost., senza che possa entrare in gioco - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retributivo di posizioni professionali (dei professori associati o dei ricercatori universitari) ritenute analoghe o corrispondenti. (Sulla base dell'enunciato principio, è stata esclusa la censura rivolta alla sentenza impugnata, che aveva negato l'equiparabilità della retribuzione dei lettori a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche sotto il profilo della acquisizione di mansioni superiori rispetto a quelle dedotte ad oggetto del contratto, essendo stato accertato - con motivazione che la S.C. ha riscontrato immune da vizi logici e giuridici - che le funzioni esercitate dai lettori si erano risolte in un'attività di supporto tecnico meramente strumentale all'insegnamento, come tale diversa da quella di docenza e di ricerca scientifica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)