Sez. 3, Sentenza n. 2058 del 04/02/2004 (Rv. 569863 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Provvedimenti "ante causam" o in corso di causa - Reclamo - Ammissibilità - Impugnazione ex art.111 Cost. - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE
Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt.669 bis ss. c.p.c., il principio della riproponibilità dell'istanza dopo l'ordinanza declinatoria della competenza (art.669 septies, I comma stesso codice) opera anche con riguardo al provvedimento, di pari contenuto, adottato dal tribunale sul reclamo ai sensi dell'art.669 terdecies (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 1994), che si sostituisce all'atto reclamato, con identica natura e funzione, e pertanto si sottrae ai mezzi d'impugnazione a norma del IV comma del citato art.669 terdecies, ivi compreso il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)