Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 26/05/2004 (Rv. 573147 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo "ex lege" 89/2001 - Procedure fallimentari - Applicabilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (ex lege n. 89 del 2001) è legittimamente esercitabile anche in relazione ai procedimenti in materia fallimentare, dei quali il giudice chiamato ad applicare la legge citata ha l'obbligo di verificare la durata alla stregua dei criteri di cui all'art. 2, che, come è noto, impone di aver riguardo alla complessità del caso e, in relazione ad essa, al comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità comunque chiamata a concorrere o contribuire alla risoluzione della controversia, tra cui non rientrano soltanto le autorità amministrative, ma anche gli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate a quelle di cui si discute (quali, ad esempio, quelle aventi ad oggetto le azioni revocatorie proposte dal curatore fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)