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Sez. L, Sentenza n. 8062 del 03/11/1987 (Rv. 455731 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI DETTA DOMANDA IN GIUDIZIO INSTAURATO CON DOMANDA PRINCIPALE PROPOSTA ANTERIORMENTE - DISCIPLINA EX ART. 418 COD. PROC. CIV. - OSSERVANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICHIESTA DA PARTE DEL CONVENUTO, ATTORE IN RICONVENZIONE, DELLA FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA E DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA DA PARTE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455731-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI DETTA DOMANDA IN GIUDIZIO INSTAURATO CON DOMANDA PRINCIPALE PROPOSTA ANTERIORMENTE - DISCIPLINA EX ART. 418 COD. PROC. CIV. - OSSERVANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICHIESTA DA PARTE DEL CONVENUTO, ATTORE IN RICONVENZIONE, DELLA FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA E DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA DA PARTE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*

L'esigenza di osservare le Disposizioni dell'art. 418 (nuovo testo cod. proc. civ. - le quali sono finalizzate ad assicurare la regolarità del contraddittorio ed a consentire all'attore di svolgere le proprie difese rispetto alla domanda riconvenzionale non sussiste allorché il giudizio sia stato iniziato secondo il rito ordinario, prima dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, e la domanda riconvenzionale sia stata proposta in base alle Disposizioni dell'art. 167 cod. proc. civ.: in tal caso, infatti le posizioni ed i diritti processuali di entrambe le parti non possono essere in alcun modo pregiudicati, in quanto, all'udienza di discussione fissata per la prosecuzione del processo secondo il rito del lavoro, esse possono adeguare le rispettive attività alle regole di detto rito, in relazione a tutte le domande (compresa quella riconvenzionale), eccezioni e deduzioni che già appartengono al tema della controversia. Pertanto, nell'ipotesi suddetta, il convenuto (attore in riconvenzione) non è obbligato a chiedere la fissazione di una nuova udienza ai sensi del citato art. 418, né incorre nella violazione di tale norma il giudice che, sebbene richiesto dal convenuto, ometta di differire l'udienza di discussione già fissata. (V 5122/85, mass n 442440; (V 2026/84, mass n 434094).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)