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Sez. L, Sentenza n. 10262 del 16/10/1998 (Rv. 519773 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina posta dall'art. 2112 cod. civ. - Presupposti - Fondamento - Inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale rimasto immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio di impresa nonostante il mutamento della titolarità.
Stato
decisa il 1998-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519773-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La disciplina posta dall'art. 2112 cod. civ. in tema di trasferimento d'azienda postula che il trasferimento si attui tra soggetti che svolgano un'attività imprenditoriale, organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi, contrassegnata da un fine di lucro o, almeno, di redditività, e che abbia ad oggetto l'azienda intesa come il complesso dei beni organizzati a tal fine, trovando tale regolamentazione il proprio fondamento nell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale in tutti i casi in cui la struttura organizzativa di questo e la sua attitudine all'esercizio dell'impresa rimangano immutate, nonostante il mutamento della titolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)