Sez. L, Sentenza n. 5550 del 03/05/2000 (Rv. 536110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina posta dall'art. 2112 cod. civ. - Presupposti - Fondamento - Inerenza del rapporto lavorativo al complesso aziendale rimasto immutato nella sua struttura - Riorganizzazione dei beni aziendali nel contesto produttivo dell'impresa cessionaria - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
La disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. è espressione del principio dell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al quale resta legato in tutti i casi in cui questo, pur cambiando la titolarità, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa; e tale ipotesi ricorre anche quando i beni aziendali non restino autonomi e separati in capo all'impresa cessionaria, ma siano integrati e riorganizzati ai fini produttivi nella più ampia struttura di quest'ultima (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che - in relazione alla cessione di un calzaturificio - aveva escluso la configurabilità del trasferimento sul presupposto che i macchinari dell'impresa cedente, destinati principalmente alla produzione del modello "mocassino", erano stati utilizzati solo in parte perché inidonei alle nuove lavorazioni introdotte dalla cessionaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)