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Sez. 1, Sentenza n. 3735 del 25/02/2004 (Rv. 570484 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pagamento della sanzione pecuniaria - Acquiescenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570484-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa dalla opposizione), non comporta di per sè acquiescenza, né incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)