Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 11/02/2005 (Rv. 579006 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Codice della strada - Violazioni - Ordinanza ingiunzione - Pagamento della sanzione pecuniaria - Acquiescenza - Esclusione - Pagamento "in misura ridotta" ai sensi dell'art. 202 cod. strada - Conseguenze - Acquiescenza - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento, da parte dell'indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse dello stesso ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Diversamente avviene nella fattispecie disciplinata dall'art. 202 del codice della strada (e dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che - prevedendo il "pagamento in misura ridotta", da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione, corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge - implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)