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Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 19/03/1982 Ud. (dep. 24/02/1983) Rv. 157536 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA DALL'INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DISTINZIONE DALL'ESTORSIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157536-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA DALL'INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DISTINZIONE DALL'ESTORSIONE - NOZIONE.*

Il delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario si distingue da quello di estorsione per il diverso modo in cui viene prospettato il danno. Si ha infatti truffa aggravata quando il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma soltanto possibile ed eventuale e non mai proveniente direttamente o indirettamente dall'imputato, giacché in tal caso l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina nell'Azione od omissione versando in stato di errore. Si ha invece estorsione quando il danno è prospettato come certo e sicuro ad opera del reo. (Conf mass n 151706; (Conf mass n 150492; (Conf mass n 150318).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)