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Sez. 2, Sentenza n. 8533 del 06/03/1981 Ud. (dep. 05/10/1981) Rv. 150318 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ESTORSIONE - IN GENERE - ESTORSIONE E TRUFFA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1981-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150318-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ESTORSIONE - IN GENERE - ESTORSIONE E TRUFFA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*

La differenza tra i reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione consiste nel fatto che nel primo caso il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'imputato, mentre nel secondo il danno è prospettato come certo ad opera del reo o di altri. (Conf mass n 147947).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)