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Sez. 2, Sentenza n. 5294 del 08/10/1981 (Rv. 416046 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - CAUSE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - POTESTÀ DEL GIUDICE - CONDIZIONI - AZIONE DI DECLARATORIA DELLA NULLITÀ - RAGIONI FATTE VALERE DALLA PARTE - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE IN TEMA DI DONAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416046-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - CAUSE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - POTESTÀ DEL GIUDICE - CONDIZIONI - AZIONE DI DECLARATORIA DELLA NULLITÀ - RAGIONI FATTE VALERE DALLA PARTE - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE IN TEMA DI DONAZIONE.*

La potestà di rilevare d'ufficio le cause di nullità del contratto può essere esercitata dal giudice solo nel caso in cui nel giudizio sia stata invocata l'applicazione del contratto o il riconoscimento dei diritti ad esso connessi, incombendo al giudice il compito di verificare se ricorrano o meno le condizioni richieste per lo accoglimento della domanda, che postula l'esistenza del contratto. Nel caso, invece, in cui sia stata esperita un'Azione intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto, la pronuncia deve restare necessariamente circoscritta alle ragioni fatte valere dalla parte e non può essere, perciò, fondata, per iniziativa del giudice, su ragioni diverse. (nella specie, in cui era stata domandata la dichiarazione di nullità della donazione per difetto dei requisiti di Forma, la suprema Corte ha escluso che il giudice avesse il potere-dovere di verificare di ufficio se sussistesse o meno l'animus donandi). (Conf. 1100/78, mass. N. 390468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)