Sez. 2, Sentenza n. 1100 del 06/03/1978 (Rv. 390468 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - CAUSE - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTESTA DEL GIUDICE - CONDIZIONI - AZIONE DI DECLARATORIA DELLA NULLITA - RAGIONI FATTE VALERE DALLA PARTE - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - CAUSE - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTESTA DEL GIUDICE - CONDIZIONI - AZIONE DI DECLARATORIA DELLA NULLITA - RAGIONI FATTE VALERE DALLA PARTE - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE.*
La potesta di rilevare d'ufficio le cause di nullita del contratto puo essere esercitata dal giudice solo nel caso in cui nel giudizio sia stata invocata l'applicazione del contratto o il riconoscimento dei diritti ad esso connessi, giacche al giudice incombe, appunto, il compito di verificare se ricorrano o meno le condizioni richieste per l'accoglimento della domanda, che postula l'esistenza del contratto. Nel caso, invece, in cui sia stata esperita un'Azione intesa ad ottenere la declaratoria di nullita del contratto, la pronuncia deve restare necessariamente circoscritta alle ragioni fatte valere dalla parte e non puo essere, percio, fondata, per iniziativa del giudice, su ragioni diverse. (nella specie, in cui l'attore aveva dedotto la nullita di una donazione indiretta da lui fatta al coniuge in violazione del divieto di cui all'art 781 cod civ - poi dichiarato costituzionalmente illegittimo -, la cs ha escluso che il giudice del merito avesse potere-dovere di verificare di ufficio l'esistenza, nel contratto impugnato, dei requisiti di Forma richiesti dalla legge per la validita dell'atto di donazione). (V 684/72, mass n 356779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)