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Sez. 5, Sentenza n. 3047 del 21/01/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 212952 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Astensione dalle udienze proclamata dalla categoria - Urgenza della trattazione - Imminente prescrizione - Valutazione - Parametri - Esigenze del processo - Regole fissate dal codice di autoregolamentazione degli avvocati - Non vincolanti.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212952-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Il giudice nel valutare le circostanze che, rendendo urgente la trattazione, impediscono l'accoglimento di una richiesta di rinvio del dibattimento motivata dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, non è legato dai principi fissati dall'avvocatura per autodisciplinare l'astensione medesima, ma deve autonomamente considerare l'interesse a non lasciar prescrivere i reati da giudicare tenendo conto delle molteplici variabili che condizionano un simile giudizio. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione che doveva aversi riguardo al termine di 45 giorni previsto dal codice di autoregolamentazione degli avvocati che non consente l'astensione allorché la prescrizione del reato maturi durante il periodo di astensione o nei successivi 45 giorni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)