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Sez. U, Sentenza n. 40187 del 27/03/2014 Ud. (dep. 29/09/2014) Rv. 259926 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze proclamata dalla categoria - Codice di autoregolamentazione dell'avvocatura - Natura giuridica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259926-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio per astensione, motivato dal giudice di merito con l'esigenza di evitare ad un teste, residente in altra regione, il disagio di dover affrontare un ulteriore lungo viaggio per sottoporsi all'esame).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)