Sez. 5, Sentenza n. 13881 del 24/09/2002 (Rv. 557550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità dell'impugnazione per tardiva proposizione - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'inammissibilità dell'appello per intempestività (nella specie, mancato rispetto del termine annuale), non rilevata dal giudice del merito, può essere dichiarata in sede di legittimità con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicato interno, formatosi sulla pronuncia conclusiva del primo grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)